Art. 6.
(Partecipazione dello Stato
alle attività delle regioni).

      1. Lo Stato partecipa al finanziamento delle attività delle regioni finalizzate a:

          a) costruzione, adeguamento e restauro di strutture variamente dimensionate per la realizzazione di eventi musicali, con particolare riguardo alla costruzione di strutture all'aperto multifunzionali, quali lirica, balletto e concerti di tutti i generi musicali, in particolare nelle località a vocazione turistica;

          b) realizzazione di circuiti musicali, di teatro musicale e di balletto, sia regionali che interregionali;

          c) distribuzione sul territorio delle attività musicali;

          d) costituzione di orchestre sinfoniche con carattere di stabilità;

          e) realizzazione di attività di avviamento professionale;

          f) attivazione di iniziative atte a facilitare e ad incrementare l'accesso dei cittadini della regione agli spettacoli che in essa hanno luogo;

          g) promozione delle tradizioni musicali locali;

          h) attivazione di progetti finalizzati all'educazione e alla formazione dello spettatore;

          i) attivazione di progetti per la catalogazione e la conservazione del patrimonio musicale;

          l) istituzione di osservatori per la raccolta di dati statistici e per le attività di monitoraggio sul territorio.

      2. Lo Stato, attraverso l'Ufficio di garanzia per la musica di cui al capo II, mediante accordi di programma di durata massimo triennale, definisce con le regioni gli obiettivi, le priorità e le risorse da destinare alle attività delle singole regioni

 

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di cui al comma 1. Le quote di partecipazione dello Stato alle attività delle regioni sono, comunque, proporzionali alle somme previste per le stesse finalità nei bilanci regionali.